La legge italiana (D. Lgs. 151/2001) garantisce la protezione della salute della madre lavoratrice e il diritto del bambino ad un’assistenza adeguata.
La donna lavoratrice dipendente ha diritto:

  • A permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro;
  • A non essere licenziata: il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino;
  • A non essere adibita a lavori a rischio, gravosi e insalubri;
  • A 5 mesi di astensione obbligatoria (congedo di maternità) dal lavoro retribuita all’80% (in alcuni casi al 100%) tra prima e dopo la nascita del bimbo;
  • Agli assegni famigliari e agli sgravi fiscali per coniugi e figli a carico anche per le donne immigrate. Se ha la cittadinanza italiana ha diritto agli assegni famigliari anche per i figli minori residenti all’estero;
  • Alla maternità retribuita anche se ha un contratto a tempo determinato;
  • Alla riduzione dell’orario di lavoro per tutto il primo anno di vita del bambino.
  • Entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo di astensione facoltativa (congedo parentale), retribuita al 30% dello stipendio solo entro il 6° anno di vita del bambino, di cui si può fruire dopo il periodo di astensione obbligatoria ed entro il 12° anno di vita del bambino. Spetta sia alle madri che ai padri, fino a un massimo di 6 mesi (anche frazionati) per la madre, e di 7 mesi (anche frazionati) per il padre.
  • Alle donne lavoratrici autonome è riconosciuta una indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima. L’indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma
  • Le donne con lavori atipici e discontinui che non beneficiano di indennità di maternità o che beneficiano di una indennità inferiore a un certo tetto, possono rivolgersi all’INPS dove troveranno assistenza e informazioni.
  • Le donne che non lavorano, italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, possono presentare domanda per l’assegno di maternità presso l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alla sede INPS di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del bambino.
  • Le donne straniere senza carta di soggiorno possono rivolgersi al Consultorio e alle Associazioni di Volontariato che offrono accoglienza, informazioni, assistenza senza correre il rischio di segnalazione finalizzata all’espulsione poiché la legge italiana garantisce l’assistenza sanitaria anche ai migranti senza documenti. Possono fare richiesta di
  • permesso di soggiorno per maternità che ha validità fino al sesto mese di vita del bambino.
  • Inoltre, in Italia la legge riconosce alla donna il diritto a partorire in anonimato in ospedale. La legge italiana consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza, l’adottabilità e la sua tutela giuridica.